TARI
Ultima modifica 24 gennaio 2023
Dal 1°gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova Tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del comma 639 dell’art.1 Legge n.147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il nuovo tributo sostituisce la TARES.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTAIl presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere
ESCLUSIONISono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi:
- le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva , come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini
- le superfici ove si formano di regola, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 3 del regolamento IUC- Componente Tari-, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. (vedi art. 9)
- Le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come disposto dall’art. 3 del Regolamento IUC – Componente TARI.
LOCALI NON SOGGETTI AL TRIBUTO.Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (vedi art. 7)
SOGGETTO PASSIVOLa TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene nel territorio comunale locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si considera in ogni caso soggetto passivo:
a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori;
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
Casi particolari:
- pluralità di possessori o di detentori: sono tenuti in solido al pagamento della tassa;
- detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: il contribuente è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti: il contribuente è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- locali in multiproprietà e centri commerciali integrati: il contribuente è il soggetto che gestisce i servizi comuni;
- parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva: il contribuente è l’occupante o il conduttore.
CATEGORIE DI UTENZALa tassa sui rifiuti prevede la suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica.
Le UTENZE DOMESTICHE sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
DOMESTICHE RESIDENTI: occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune.
- Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, corsi di studio universitari o equipollenti svolti al di fuori del territorio provinciale, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nel numero di componenti del nucleo familiare ed ai fini della determinazione della tariffa , a condizione che l'assenza sia adeguatamente e annualmente documentata. Per usufruirne il contribuente deve presentare dichiarazione con la relativa documentazione entro il termine perentorio della scadenza dell’ultima rata.
- Badanti e colf: nel caso in cui l’abitazione sia occupata, oltre che dai membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
DOMESTICHE NON RESIDENTI: sono occupate da persone che non vi hanno stabilito la propria residenza, oppure sono tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze, salvo prova contraria, si considera un numero fisso di occupanti pari a TRE.
- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in UNA unità.
- Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti. Il numero degli occupanti viene presunto in TRE unità, pari alla media dei componenti i nuclei familiari residenti nel comune. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti
UTENZE NON DOMESTICHE: i locali e le aree sono classificati in relazione alla destinazione d’uso e alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella allegata al regolamento TARI. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2018 sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2018
RIDUZIONILa tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o in ogni altra situazione in cui risulti accertabile l'uso non continuativo.
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
La riduzione è fruibile, qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 15% e fino ad un massimo del 60% e si applica sulla quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:
Kg rifiuti recuperati
Calcolo della % di recupero = --------------------------------------------------------- * 100
Kd assegnato * Superficie tassabile
Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, oltre 500 metri
Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto del 60%.
AGEVOLAZIONICon deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 27.03.2018 sono state apportate modifiche al sistema di agevolazioni previste dal Regolamneto IUC - Sezione TARI - di cui all'art. 25. Dal 01.01.2018 le agevolazioni sono le seguenti:
1. Per le nuove utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta nel seguente modo:
- a) riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per il primo anno di attività fino ad un massimo di € 1.000;
- b) riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per il secondo anno di attività fino ad un massimo di 500€;
- c) riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile a partire dal terzo anno di attività, per le utenze non domestiche la cui sede operativa rientri all’interno del perimetro stabilito dal foglio di mappa catastale “allegato 7A” del Comune di Monsampolo del Tronto, fino ad un massimo di 500 Euro.
2. Per le utenze non domestiche già esistenti alla data del 01/01/2018 con sede operativa rientrante nel perimetro stabilito dal foglio di mappa del Comune di Monsampolo del Tronto “allegato 7°” si applica la riduzione nella misura del 50% alla parte fissa ed alla parte variabile della tariffa fino ad un massimo di Euro 500;
3. Per le nuove utenze domestiche rientranti all’interno del perimetro stabilito dal foglio di mappa catastale “allegato 7A” del Comune di Monsampolo del Tronto, la tariffa si applica, per i primi due anni, nella misura ridotta del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per un massimo di 500€
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di agevolazioni del tributo devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 30 % dell'intera tariffa
BASE IMPONIBILELa tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 2) o della TARES (art.14 DL n.201/2011).
PAGAMENTOPer il pagamento del tributo TARI, il Comune invierà al domicilio del contribuente l’avviso di pagamento contenente il riepilogo della situazione, e l’indicazione di quanto dovuto per l’anno 2014 allegando altresì il modello F24 utilizzabile per il pagamento delle rate. I versamenti dovranno effettuare il il versamento dell’F24 presso gli sportelli postali e bancari, Il codice tributo da utilizzare per il pagamento del TARI tramite il modello F24 per l'anno 2014, è il seguente:
VERSAMENTO CON MODELLO F/24 AGENZIA ENTRATE -
RISOLUZIONE N. 45/E del 24-04-2014 - CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO
DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO |
CODICE COMUNE |
CODICE TRIBUTO |
TARI - tassa sui rifiuti art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011 |
F380 |
3944 |
Per poter procedere al PAGAMENTO DALL'ESTERO le coordinate bancarie da utilizzare sono le seguenti:
IBAN: IT24X0847469490000270100353
BIC-SWIFT: ICRAITRRD60
TERMINI PER IL PAGAMENTOA breve verrano recapitati gli avvisi di pagamento con in allegato i modelli F24 con cui pagare la tassa
Il versamento TARI non è dovuto qualora l’imposta complessiva per l’anno sia uguale o inferiore ad € 12,00. Se la singola rata è d’importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva
DICHIARAZIONE TARILa TARI, come del resto già la TARES, non viene applicata automaticamente sulla base dell’espletamento di pratiche anagrafiche o di qualsiasi altra tipologia effettuate presso i vari uffici comunali, ai fini dell’applicazione del tributo, occorre infatti presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarare:
a) l’inizio del possesso, occupazione o detenzione (dichiarazione di nuova iscrizione)
b) la cessazione del possesso, occupazione o detenzione, trasferimento in altro Comune (dichiarazione di cessazione)
c) la variazione della superficie e/o della destinazione d’uso, a suo tempo dichiarata (dichiarazione di variazione)
d) il cambiamento d’abitazione o trasferimento di sede dell’attività nell’ambito del territorio comunale (dichiarazione di variazione
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
A partire dall'anno 2018 (modifica regolamentare) i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tari entro il termine del 20 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
Le dichiarazioni possono essere:
- presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune
- inviate al Servizio Tributi a mezzo fax oppure tramite servizio di posta raccomandata A/R.
- inviate tramite PEC all’indirizzo: comune.monsampolodeltronto@pec.it
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità di chi la sottoscrive. La sottoscrizione deve essere quella dell’intestatario del tributo (per le persone fisiche) o del legale rappresentante (per le ditte individuali, società, associazioni e simili).
Si precisa che restano a carico del dichiarante eventuali disguidi nella trasmissione delle dichiarazioni e/o documenti inviate tramite fax o posta elettronica non certificata.
Il modello per la dichiarazione è disponibile presso lo sportello del Servizio Tributi oppure è possibile scaricarlo cliccando sui seguenti link:
Modello denuncia iscrizione-variazione utenza domestica
Modello denuncia di cessazione utenza domestica
Modello denuncia iscrizione-variazione utenza NON domestica
Modello denuncia di cessazione utenza NON domestica
ALTRI MODELLI UTILIZZABILI AI FINI TARI
Dichiarazione componenti nucleo familiare
Dichiarazione di Varizione temporanea del nucleo familiare
Richiesta di Rimborso TARI
Richiesta di Riduzione recupero rifiuti (attività economiche)