Ravvedimento Operoso

Ravvedimento operoso Tributi locali

Ultima modifica 20 giugno 2023

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Imposte

Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’articolo 9-bis del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune.

E’ ammesso il ravvedimento operoso parziale frazionato a rischio del contribuente sugli importi non ancora regolarizzati.

Riportiamo, di seguito, le modalità operative per effettuare il Ravvedimento Operoso per le diverse fattispecie di omissione che si possono verificare.

Fattispecie 1: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione

  • a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • b) regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • c) regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • d) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • e) regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Fattispecie 2: ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione

  • a) regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
  • b) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
  • c) regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
  • d) regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

Fattispecie 3: omessa dichiarazione ed omesso o insufficiente versamento del tributo

  • a) regolarizzazione entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
  • b) regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
  • c) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 12,5% (pari ad 1/8 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
  • d) regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 14,29% (pari ad 1/7 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
  • e) regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 16,67% (pari ad 1/6 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata nei termini

  1. occorre calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa;
  2. calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa come indicato più sopra;
  3. calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente:
    + 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
    + 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
    + 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
    + 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
    + 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
    + 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
    + 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
    + 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
    5% annuo dal 01/01/2023;
  4. dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

Il contribuente che ha regolarizzato l’inadempimento fiscale attraverso il Ravvedimento Operoso, conserverà la ricevuta del versamento eseguito, nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata salvo la presentazione della dichiarazione IMU nei casi previsti (Fattispecie 2 e 3).


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