IMU 2019

Ultima modifica 24 gennaio 2023

L'IMU è un imposta basata sul possesso, a vario titolo, di immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili) come definiti ai fini ICI dall'articolo 2 del Dlgs n. 504/1992.
A partire dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 174/2013), è una parte dell’imposta unica comunale (IUC) insieme a TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti).
Chi è tenuto al pagamentoL’IMU è dovuta da chi rientra nelle seguenti fattispecie:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Gli immobili soggetti ad IMUL’IMU deve essere versata per il possesso di:

  • FABBRICATI oppure,
  • AREE FABBRICABILI oppure,
  • TERRENI AGRICOLI, solo in caso di terreni ubicati in comuni pianeggianti; qualora il terreno sia ubicato in zone montane o parzialmente montane occorre verificare se si è tenuti al pagamento (vedi sezione IMU immobili esenti)

Chi non deve versare l’impostaABITAZIONE PRINCIPALE

La legge n. 147/ 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si estendono anche alle pertinenze di questa secondo le seguenti regole:

  • per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte), C/6 (garage, rimesse) e C/7 (tettoie, chiuse o aperte)
  • nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono equiparate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015).
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)
L’ articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 recante "Misure urgenti per l’emergenza abitativa", stabilisce che:

  • a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • se sussitono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l’IMU mentre la TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
  • con risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, il Ministero delle Finanze ha stabilito che "in assenza di specifiche disposizioni in ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai fini dell'equiparaizone all'abitazione principale, la stessa possa essere effettuata direttamente dal contribuente"...."tale scelta dovrà essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell'alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo all'esenzione e riportare nello spazio dedicato alle annotazioni la seguente frase: "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011. Si ricorda che, come precisato nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI"

LA CASA IN COMODATO
A partire dal 2016 è prevista una riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito (esclusi quelli in categoria A1, A8 e A9) a parenti di primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come abitazione principale e con contratto registrato oltre che nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • che il comodante possieda un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, possieda un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso di (altro) immobile definito come rurale ad uso strumentale sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione;
  • che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • il comodato sussista tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli;
  • che l'immobile concesso in comodato venga utilizzato dal comodatario come propria abitazione principale;
  • laddove oltre alla casa che viene concessa in comodato, il comodante possieda altro immobile, lo stesso sia l'abitazione principale del comodante e deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
  • Il comodato sia registrato

A partire dal 01.01.2019 la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU e della TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a partenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per l’immobile principale alle pertinenze dell'abitazione principale, che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Tutte le condizioni sopra riportate devono considrarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.

Ai fini dell'applicazione del beneficio, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione IMU, mediante il modello ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Se l'immobile concesso in uso gratuito è anche immobile storico-artistico (pur diverso da cat. A1, A8 e A9) è possibile applicare la riduzione del 50% per comodato gratuito sul valore imponibile del fabbricato storico già ridotto per tale condizione al 50% (pertanto il contribuente versa sul 25% della base imponibile)

Si ricorda che il Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con propria Risoluzione del 17.02.2016, n. 1, ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative relative all'IMU per i comodati, prospettando soluzioni per particolari casistiche, che l'Ente ritiene di condividere.
Gli immobili esentiTERRNEI AGRICOLI
I terreni agricoli, contemplati alla lettera h) dell’articolo 7 Dlgs n. 504/1992, in virtù dell’art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, a decorrere dall’anno 2016 sono esenti se:

  • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (se accanto all’indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente a una parte del territorio comunale);
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

Ai sensi dell'art.1, comma 13, Legge 208/2015 "Stabilità 2016" si intendono abrogate le norme che stabilivano il moltiplicatore a 75, la modulazione di riduzione prevista dall'art. 13, c.8-bis del Dl 201/2011, i criteri di esenzione basati sulla classificazione ISTAT.

ALTRI IMMOBILI
Dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria:
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni "merce")
, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011). Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variaizone IMU, apposita denuncia, utilizzando il modelo ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica

fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013). Si tratta in pratica di quegli immobili utilizzati per la produzione agricola, come previsto dall’ art. 9 comma 3-bis del DL 133/94, quali ad esempio fabbricati adibiti alla conservazione dei prodotti, all’allevamento, alle attività di agriturismo (in base alla L. 96/2006), oppure anche all’abitazione dei dipendenti dell’azienda agricola purché siano assunti per più di 100 giorni all’anno, ecc. ecc. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali con apposita annotazione.
Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore;

Detrazioni

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE
La detrazione è fissa in Euro 200,00 ma i comuni possono disporre l'elevazione di tale importo, fino a concorrenza dell'imposta dovuta e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La detrazione per abitazione principale (ma non l’aliquota agevolata) si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

FABBRICATI INAGIBILI E INABITALBILI - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 42/2004) ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Nel caso di inagibilità/inabitabilità, il requisito può essere integrato a mezzo di accertamento dell’ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione).
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO
Gli immobili concessi in locazione con contratto a canone concordato (Legge 431/1998), dall'anno 2016, come previsto all'art. 1, commi 53 e 54, Legge n. 208/2015 “Legge di Stabilità”, beneficeranno di una riduzione al 75% dell'imposta dovuta.
Come si calcolaLe modalità di determinazione della base imponibile IMU sono disciplinate dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota stabilita per la particolare fattispecie.

Cliccado sul seguente link http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=F380 è possibile procedere con il calcolo on-line
La determinazione della base imponibileLa disciplina delle modalità di determinazione della base imponibile per l’IMU è contenuta nell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Per i FABBRICATI iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. (Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro.)
  • 140 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. (Esempio: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro)
  • 80 - per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10. (Esempio: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = (2.000,00 + 5%) x 80 = 168.000,00 euro).
  • 65 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Esempio: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = (11.000,00 + 5%) x 65 = 750.750,00 euro.)
  • 55 - per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. (Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = (1.400,00 + 5%) x 55 = 80.850,00 euro.)

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento per:

  • gli immobili dichiarati di interesse storico ed artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n° 42/2004;
  • gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione, in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. Il Comune ha la facoltà di disciplinare con proprio Regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.

Per i TERRENI AGRICOLI, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anni d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23.12.1996, un moltiplicatore pari a 135. Inoltre per i terreni agricoli occorre distinguere tra:

  1. Terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, contemplati alla lett. h) dell’articolo 7 Dlgs n. 504/1992, in virtù dell’art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, per i quali a decorrere dall’anno 2016 è stata stabilita la loro esenzione.
  2. Altri terreni agricoli, per i quali la formula di determinazione della base imponibile è: reddito dominicale al 1° gennaio, rivalutato del 25%, e moltiplicato per 135.

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune di Monsampolo del Tronto ha stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08.06.2012 ha stabilito dei valori di riferimento per il calcolo dell’imponibile.

In data 14.03.2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 42, questa Amministrazione ha aggiornato il valore delle Aree Fabbricabili riferiti esclusivamente alle aree Industriali, di Completamento Artigianale ed Espansione artigianale a seguito della deliberazione Generale di Consiglio n. 19/CG/2016 del Consorzio di Industrializzazione delle valli del Tronto, Aso e Tesino il quale ha adottato il progetto di variante al Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) dell’Agglomerato di Monsampolo del Tronto-Monteprandone, in adeguamento al PPAR.

Per l'anno 2019, con deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 32 del 19.03.2019 sono stati confermati i valori stabiliti per l'anno 2019, di cui ai link riportati di seguito:

 

Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area può, comunque, dichiarare e versare sulla base di un valore imponibile diverso da quello determinato dall’Ente, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo. Ovviamente in presenza di successioni, perizie o qualunque altro atto a fini fiscali, che attestino il valore venale del bene, il corrispondente importo ivi indicato costituirà la base imponibile ai fini IMU.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del territorio un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
• il proprio codice fiscale
• gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
• la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

Per determinare l’imposta dovuta va applicata alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune (si veda prospetto sotto riportato).
Occorrerà poi considerare eventuali riduzioni o detrazioni di imposta

LA SPECIFICA "IMBULLONATI"
L’articolo 1, commi 21-24 della legge 208/2015 (legge Stabilità 2016), disciplina nello specifico gli immobili in categoria D ed E a destinazione speciale interessati da “imbullonati”.
Si tratta di immobili la cui determinazione della rendita catastale è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni nonché degli elementi ad essa strutturalmente connessa che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. (Si ricorda che l'imposta calcolata dovrà essere versata allo Stato per quanto lo 0,76% dell'aliquota e al Comune per la differenza fino all'aliquota deliberata)
Dal 2016 sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili possono in tal senso presentare atti di aggiornamento (DOC_FA) per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Limitatamente all’anno 2016, se tale adempimento verrà presentato entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetto dal 1 gennaio 2016. Se gli aggiornamenti saranno successivi al 15 giugno la decorrenza della rendita sarà da 1 gennaio 2017.
I soggetti interessati alla riduzione della rendita sono tenuti a presentare un documento di aggiornamento catastale con il quale sarà formulata una nuova rendita proposta. Si tratterà di un documento di aggiornamento in variazione e, per consentire l’individuazione, occorre selezionare la tipologia di documento, codificata: «Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1. comma 22, L. n. 208/2015», codifica che aggiunge alle altre sei preesistenti.
Ciò consentirà l’inserimento in automatico negli atti catastali della causale «Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015», a seguito della registrazione nella banca dati della dichiarazione di aggiornamento. L’annotazione sarà visibile in visura.
Non essendo previste semplificazioni, dovrà essere allestito un documento completo (come se si trattasse di un nuovo accatastamento), quindi occorrerà predisporre e allegare le planimetrie catastali (anche se non variate rispetto a quelle già depositate in catasto), dei modelli descrittivi dei beni e della valutazione delle opere nel loro complesso, secondo gli usuali criteri, cioè come se si presentasse una pratica “ora per allora”. Per allora si intende, al massimo, come chiaramente specificato nella circolare n. 2/2016 delle Entrate, il 1° gennaio 2016 perché la nuova norma non è di interpretazione autentica.

ALIQUOTE 2019Le aliquote dell’imposta da applicare per l’anno 2019 sono le stesse deliberate nell’anno 2018. Infatti con deliberazionedi G.C. n. 06 del 19.03.2019 questo ente ha riconfermato le aliquote previste per l’anno 2018.

 

 

ALIQUOTE IMU 2019
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQ. %
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 0,76
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse A/1, A/8 e A/9) ESENTE
Abitazione principale di categoria e relative pertinenze A/1, A/8 e A/9* 0,4
Unità Immbiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 10 del Regolamento Comunale) ESENTE
Altri fabbricati 0,76
Immobili locati 0,76
Fabbricati di categoria D (quota Stato) 0,76
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice - beni merce ESENTE
Fabbricati rurali strumentali ESENTE
Aree Fabbricabili 0,76
Terreni Agricoli 0,76
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP ESCLUSI
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'ires, immobili locati 0,76

Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

QUANDO E COME SI PAGAL'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Esempi:
Se il contribuente ha posseduto/possiederà un immobile per soli 6 mesi l’importo dovuto andrà calcolato in ragione di 6/12, ovvero al 50%.
Se il contribuente ha posseduto/possiederà un immobile al 50% con un altro contribuente (titolare del restante 50%) l’importo dovuto andrà calcolato in ragione del 50%.
L'IMU va versata interamente al COMUNE eccezione fatta per l'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, da versare allo STATO (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).
Scadenze

Il versamento dell’imposta per l'anno 2016 deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 13, comma 8 e comma 12bis, D.L. 201/2011):

  • ACCONTO - deve essere versato entro il 17 GIUGNO 2019 calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo applicando le aliquote e le detrazione previste per l’anno precedente.
  • SALDO - deve essere versato entro il 16 DICEMBRE 2019 da determinarsi a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, calcolata con le aliquote definitive stabilite dal Comune e dallo Stato, con conguaglio sulla prima rata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 GIUGNO 2019, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

Versamenti

Il pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) può essere effettuato alternativamente utilizzando due modalità:

  • BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE
  • MODELLO F24

PAGAMENTO CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE
Dal 01 dicembre 2012 è possibile versare anche mediante apposito bollettino postale.
Con Decreto del 23 novembre 2012, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.
Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Il conto corrente postale per il verssamento dell’Imposta Municipale Propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".
La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

PAGAMENTO CON MODELLO F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Monsampolo del Tronto, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l’applicazione di commissioni.
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Monsampolo del Tronto oppure da quello dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
La quota d’imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell’IMU:
QUOTA COMUNE

  • 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
  • 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
  • 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
  • 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
  • 3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
  • 3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
  • 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

QUOTA STATO

  • 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

F24 Ordinario - F24 Semplificato

IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI
L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Modalità di versamento dell'IMU da parte di soggetti residenti all'esteroI contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’ìimposta municipale Propria (IMU) secondo le modalità di pagamento indicate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 (paragrafo 10). Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei seguenti modi:

  • per la quota spettante al comune, i contribuenti devonon effettuare un bonifico direttamente a favore del Comune utilizzando il codice BIC/SWIFT: ICRAITRRD60 e IBAN IT24X0847469490000270100353;
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la Partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo sopra indicati;
  • l’annualità di riferimento
  • l’indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

DICHIARAZIONE

La disposizione è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n147 istitutiva della I.U.C. e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n23 che istituisce e disciplina l’imposta municipale propria.

L'art. 3 ter del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) fa slittare il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 31 DICEMBRE dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o nel caso in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
Il MEF, con risoluzione del 25/03/2015 n° 3/DF, ha chiarito che il modello ministeriale unico per la dichiarazione TASI non ci sarà, e resta valido quello per l'IMU.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.

L'art. 3 quater del medesimo decreto n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (Riduzione del 50% della base imponibile), nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato (riduzione dell'imposta del 25% per Imu e Tasi e che in molti comuni godono di aliquote agevolate).

Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria.
Occorre presentare la dichiarazione ai fini IMU, intendendosi valida anche ai fini TASI, solo per quegli immobili per i quali si sono verificate variazioni, ed in particolare:
1 - per gli immobili la cui proprietà è stata trasferita o sui quali è stato trasferito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o
      superficie
2 - per gli immobili che sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale
3 - per gli immobili che hanno perso o acquistato il diritto:
      - all’esclusione dell’imposta (immobili non rientranti nel campo di applicazione dell'imposta, ad es. orti, terreni agricoli incolti, fabbricato rurale     
         che ha perso i requisiti, ecc.)
      - all’esenzione dell’imposta (art. 7 del D. Lgs. 504/92, ad es. sono esenti gli immobili di proprietà dello Stato, delle Autonomie Locali, della 
         Chiesa, ecc.)
4 - per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad es. un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un’area fabbricabile sulla quale
     è terminata la costruzione del fabbricato)
5 - variazione del valore dell’area edificabile;
6 - per i fabbricati la cui rendita catastale è stata variata a seguito di modifiche strutturali (non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati
     per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione della rendita catastale definitiva da parte dell'ufficio tecnico erariale)
7 - per i fabbricati classificati in Categoria D, interamente posseduti da imprese e contabilizzati distintamente ai quali è stata attribuita la rendita
     catastale
8 - per la concessione di un’area demaniale
9 - per la stipula di un contratto di locazione finanziaria
10 - Immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria.
11 - Immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
12 - Immobile di interesse storico o artistico
È disciplinata, nei casi previsti, la presentazione di dichiarazioni integrative per le situazioni in cui vengano applicate riduzioni od altre agevolazioni che incidano sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
• i proprietari
• i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie

Casi in cui non occorre presentare la Dichiarazione IMU:
• immobili per i quali nel corso dell’anno non sono intervenute le variazioni citate nella scheda introduttiva.
• immobili esenti o esclusi dall’IMU per l’intero anno, anche se venduti o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione
• variazione del reddito dominicale dei terreni agricoli
È consigliabile, ma non obbligatorio, presentare ugualmente la Dichiarazione al Comune, per consentire all’Ufficio di individuare subito l’esatto calcolo effettuato dal contribuente, nei seguenti casi:
• fabbricati per i quali l’unica variazione è rappresentata dall’attribuzione della rendita catastale definitiva da parte dell’Ufficio Tecnico Erariale
• fabbricati classificati in Categoria D, interamente posseduti da imprese e contabilizzati distintamente per i quali sono stati contabilizzati costi aggiuntivi rispetto a quello di acquisizione.

DICHIARAZIONE IMU-TASI ENTI NON COMMERCIALI
*specifiche tecniche in vigore dal 3 giugno 2015
Il Ministero delle finanze, ha diramato le Nuove specifiche tecniche vers. 1/2015, in vigore dal 3 giugno 2015 per le dichiarazioni IMU/TASI ENC.
Le nuove specifiche tecniche (versione 1/2015) sono utilizzabili a partire dal 3 giugno 2015.
Gli enti non commerciali in possesso di immobili che formano oggetto di esenzione da IMU/TASI ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992 sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU/TASI ENC.
Le dichiarazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Il modello di dichiarazione IMU/TASI-ENC, è stato approvato (con le relative istruzioni) dal D.M. 26 giugno 2014 e può essere inviato esclusivamente in via telematica. A tal fine è necessario utilizzare i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
La presentazione della dichiarazione deve esserre effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata a tutti i comuni sul cui territorio insiste l’immobile.
La dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20__" e deve essere indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune competente.

La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata (PEC).

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione

Cliccando sull’icona è possibile compilare on-line la dichiarazione (si precisa che il contribuente è l’unico responsabile della correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione).


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