IMU 2024
Informativa Imu Anno 2024
Ultima modifica 3 dicembre 2024
L’IMU è un imposta basata sul possesso, a vario titolo, di immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili) come definiti ai fini ICI dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell’imposta.
Questo Ente ha approvato un nuovo Regolamento IMU che riporta delle ulteriori regolamentazioni di dettaglio in aggiunta a quanto disposto dalla Legge.
Chi è tenuto al pagamentoL’IMU è dovuta da chi rientra nelle seguenti fattispecie:
- proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso.
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Gli immobili soggetti ad IMU deve essere versata per il possesso di:
- FABBRICATI - si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato
- AREE FABBRICABILI - si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali
- TERRENI AGRICOLI, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Qualora il terreno sia ubicato in zone montane o parzialmente montane occorre verificare se si è tenuti al pagamento.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi dell’art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’ESENZIONE IMU –
Con la Sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di IMU che disciplinavano la fattispecie dell’abitazione principale ai fini dell’esenzione del tributo. Le disposizioni in questione sono state censurate dalla Corte Costituzionale nella parte in cui subordinano la qualifica di abitazione principale e quindi del riconoscimento dell’esenzione IMU alla presenza di un doppio requisito, dimora abituale e residenza anagrafica, in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo IMU, anziché in capo solo a quest’ultimo. L’affermarsi di questo principio ha dirette conseguenze sul riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale per i coniugi che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all’interno dello stesso Comune che in località diverse. Si deve ovviamente trattare di residenza e dimora effettiva e non fittizia, quali presupposti alla base di un principio non automatico, ma che dovrà essere provato dal contribuente e minuziosamente controllato dagli uffici tributi comunali, in quanto facilmente suscettibile di elusione .
Per l’IMU 2023 trovano applicazione tutte le disposizioni introdotte dalla Legge n. 160/2019 – Legge di Stabilità 2020 – che all’ art 1 commi da 739 a 783 ha dettato e raccolto la nuova regolamentazione dell’Imposta Municipale Propria, così come modificate ed integrate dalle successive Leggi di Stabilità anni 2021 e 2022 , oltre agli effetti della Sentenza Costituzionale n. 209/2022 sopra richiamata
Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si estendono anche alle pertinenze di questa secondo le seguenti regole:
- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte), C/6 (garage, rimesse) e C/7 (tettoie, chiuse o aperte) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono equiparate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Nota bene: tale tipologia è stata assimilata con Regolamento comunale della nuova IMU - vedi art. 6, comma 1, lettera f)
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
- articolo 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 1, comma 743 della legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), stabilisce che "la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento".
Pertanto, solamente per l'anno 2022, i residenti all'estero, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, anziché beneficiare della riduzione del 50%, già prevista dal 2021, per l'imposta IMU beneficiano di una riduzione del 62.5%.
Per poter avere diritto a tale agevolazione i soggetti aventi diritto devono presentare apposita dichiarazione IMU, così come indicato nelle istruzioni ministeriali (approvate con D.M. 30/10/2012), entro il 30 giugno 2023
Non è più assimilata ad Abitazione Principale e pertanto dal 2020 è soggetta al pagamento dell’IMU
LA CASA IN COMODATO
E’ prevista una riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito (esclusi quelli in categoria A1, A8 e A9) a parenti di primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come abitazione principale e con contratto registrato oltre che nel rispetto delle seguenti condizioni:
- che il comodante possieda un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, possieda un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso di (altro) immobile definito come rurale ad uso strumentale sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione;
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodato sussista tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli;
- che l’immobile concesso in comodato venga utilizzato dal comodatario come propria abitazione principale;
- laddove oltre alla casa che viene concessa in comodato, il comodante possieda altro immobile, lo stesso sia l’abitazione principale del comodante e deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
- Il comodato sia registrato
Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Tutte le condizioni sopra riportate devono da considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.
Ai fini dell’applicazione del beneficio, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione IMU, mediante il modello ministeriale, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
GLI IMMOBILI ESENTI
TERRENI AGRICOLI
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
ALTRI IMMOBILI
Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all’esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all’ art. 16, lettera a) della L. 222/1985. L’esenzione non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d’uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociali o di pubblico interesse dell’attività svolta.
- gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune di Monsampolo del Tronto, ad altro ente territoriale ed utilizzati per le attività istituzionali (art. 12, comma 1, lett h) del Regolamento IMU);
- gli immobili dati in comodato d’uso gratuito registrato ad un ente non commerciale e utilizzati concretamente ed esclusivamente per le attività istituzionali svolte con modalità non commerciali ovvero a titolo gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio ma solo una sua frazione. (art. 12, comma 1, lett i) del Regolamento IMU);
BENI MERCE
(art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020).
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e purchè non siano locati. La qualifica di beni merce va comunicata al Comune attraverso la presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale i fabbricati hanno assunto tale natura.
IMMOBILI NON UTILIZZABILI NE’ DISPONIBILI – Occupati Abusivamente
(art. 1, comma 759, Lettera g-bis, della Legge 160/2019) La legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 ha introdotto la lettera g-bis) all'art.1, comma 759 della Legge 160/2019 con la quale viene esentata dal pagamento dell’IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt.614 (invasione di terreni o edifici), secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione...."
Fino a quando non sarà emanato il suddetto Decreto Ministeriale, la comunicazione del possesso dei requisiti per l'esenzione IMU relativa all'anno 2023, potrà essere effettuata con dichiarazione IMU 2023 da presentarsi entro il 30 giugno 2024 con allegata la documentazione attestante i requisiti richiesti dalla legge.
ESENZIONE IMU A FAVORE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (Novità 2024)
La Legge 160/2019 - art. 1 c. 759 lett. g) - prevede l'esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da Enti Non Commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o di culto di cui all'art. 7 c. 1 lett. i) del D.Lgs 504/1992
I requisiti per lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali sono definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), all'art. 1 c. 71, dispone che l’esenzione si applica anche qualora gli immobili siano concessi in comodato ad un altro Ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali.La norma prevede, inoltre, che gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Gli Enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno per tutti gli immobili posseduti, esclusivamente in modalità telematica
DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
RIDUZIONI
La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione, il Comune ha disciplinato all’art. 10 del proprio Regolamento IMU i requisiti per tali fattispecie.
FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO
Si applica la riduzione d’imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
- contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell’art. 2, comma 3;
- contratti per studenti universitari di cui all’art. 5, comma 2-3;
- contratti transitori di cui all’art. 5, comma 1.
L’agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall’accordo territoriale definito in sede locale.
Come si calcolaL’imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili.
Diversamente dalle imposte sui redditi l’IMU si calcola e si versa per l’anno corrente.
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
– BASE IMPONIBILE
– MESI DI POSSESSO
– PERCENTUALE DI POSSESSO
– ALIQUOTA DI RIFERIMENTO
– DETRAZIONI SPETTANTI
Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’IMU si calcola come segue:
IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE X (MESI DI POSSESSO / 12) X (PERCENTUALE DI POSSESSO / 100) X (ALIQUOTA / 100)
Se il possesso riguarda l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante nella misura massima di 200 euro di detrazione ordinaria.
DETRAZIONE SPETTANTE = (DETRAZIONE ORDINARIA) / (NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L’ABITAZIONE) X (MESI DI UTILIZZO / 12)
La determinazione della base imponibile
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.
Per i FABBRICATI iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. (Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro.)
- 140 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. (Esempio: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro)
- 80 - per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10. (Esempio: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = (2.000,00 + 5%) x 80 = 168.000,00 euro).
- 65 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Esempio: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = (11.000,00 + 5%) x 65 = 750.750,00 euro.)
- 55 - per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. (Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = (1.400,00 + 5%) x 55 = 80.850,00 euro.)
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Per i TERRENI AGRICOLI, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135
Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato
Fermo restando quanto stabilito dalla legge istituitiva della Nuova Imu, secondo cui i valori delle aree fabbricaibli sono quelli stabiliti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ed in virtù dei poteri regolamentari attribuiti dalla normativa, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Imu, ha provveduto ad approvare i valori orientativi di mercato delle aree edificabili insistenti nel territorio comunale. Tale attività ha lo scopo di fornire all'Uficio Tributi dei parametri orientativi e non vincolanti per eseguire la propria attività di accertamento nonchè orinetativi anche per il contribuente nella determinaizone dell'importo dovuto, essendo fonti di presunzione ed ammettendo la prova contraria.
In data 14.03.2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 42, questa Amministrazione ha aggiornato il valore delle Aree Fabbricabili riferiti esclusivamente alle aree Industriali, di Completamento Artigianale ed Espansione artigianale a seguito della deliberazione Generale di Consiglio n. 19/CG/2016 del Consorzio di Industrializzazione delle valli del Tronto, Aso e Tesino il quale ha adottato il progetto di variante al Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) dell’Agglomerato di Monsampolo del Tronto-Monteprandone, in adeguamento al PPAR.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 09.05.2020. al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici, ha introdotto una riduzione del 50% dei delle aree pubbliche del PRG per le quali è decaduto il vincolo espropriativo limitatamente alle sole aree fuori dai comparti edificatori.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 06/04/2022 l'Amministrazione ha provveduto ad aggiornare i valori della aree edificabili insistenti nel territorio comunale, lasciando inalterata la zonizzazione delle stesse, come riportato cliccando sul linkl della tabell
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29/12/2022 l'Amministrazione ha provveduto ad aggiornare i valori della aree edificabili insistenti nel territorio comunale, lasciando inalterata la zonizzazione delle stesse, come riportato cliccando sul linkl della tabella:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 18/12/2023 l'Amministrazione ha provveduto ad aggiornare i valori della aree edificabili insistenti nel territorio comunale, lasciando inalterata la zonizzazione delle stesse, come riportato cliccando sul linkl della tabella:
- Tabella Valori anno 2024
- Tabella Valori anno 2023
- Tabella Valori anno 2022
- Tabella valori anno 2020
- Tabella valori anno 2019
- Zonizzazione
- Tabella riepilogativa Valori Aree dal 2017
- Valori Aree deliberate dal 2012
- Tabella Volumi PPA 2011-2016
Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area può, comunque, dichiarare e versare sulla base di un valore imponibile diverso da quello determinato dall’Ente, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo. Ovviamente in presenza di successioni, perizie o qualunque altro atto a fini fiscali, che attestino il valore venale del bene, il corrispondente importo ivi indicato costituirà la base imponibile ai fini IMU.
Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del territorio un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
• il proprio codice fiscale
• gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
• la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
Per determinare l’imposta dovuta va applicata alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune (si veda prospetto sotto riportato).
Occorrerà poi considerare eventuali riduzioni o detrazioni di imposta
ALIQUOTE 2024
La rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente.
Il versamento della rata a Saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dall’Ente per l’anno 2023.
il Comune di Monsampolo del Tronto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2023 ha, pertanto, deliberato LA CONFERMA, delle aliquote 2023, per l’anno 2024 come di seguito evidenziato:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquota ‰ |
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 8,6 |
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – Detrazione Euro 200,00 | 5,0 |
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – Detrazione Euro 200,00 | 5,0 |
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | Esente |
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale | 8,6 |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 8,6 |
Aree fabbricabili | 8,6 |
Terreni agricoli | 7,6 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 |
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 1,0 |
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
COME SI PAGAL’IMU
Va versata interamente al COMUNE eccezione fatta per l’imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, da versare allo STATO (l’eventuale aumento d’aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).
SCADENZE
Il versamento dell’imposta per l’anno 2024 deve essere effettuato in due rate le cui scadenze sono così stabilite:
- ACCONTO - deve essere versato entro il 17 GIUGNO 2024 pari all’imposta dovuta per il primo semestre con le aliquote 2023.
- SALDO - deve essere versato entro il 16 DICEMBRE 2024 da determinarsi a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, calcolata con le aliquote 2024 stabilite dal Comune e dallo Stato, con conguaglio sulla prima rata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 GIUGNO 2024, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Versamenti
Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l’applicazione di commissioni.
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Monsampolo del Tronto, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l’applicazione di commissioni.
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Monsampolo del Tronto oppure da quello dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
La quota d’imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.
Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell’IMU:
QUOTA COMUNE
- 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni
- 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
- 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
- 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
- 3930 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
QUOTA STATO
- 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI
L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Modalità di versamento dell’IMU da parte di soggetti residenti all’esteroI contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’ìimposta municipale Propria (IMU) secondo le modalità di pagamento indicate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 (paragrafo 10). Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei seguenti modi:
- per la quota spettante al comune, i contribuenti devonon effettuare un bonifico direttamente a favore del Comune utilizzando il codice BIC/SWIFT: ICRAITRRD60 e IBAN IT75G0847469490000000000353;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la Partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo sopra indicati;
- l’annualità di riferimento
- l’indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
DICHIARAZIONE
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione IMU 2024 relativa all’anno 2023 va presentata entro il 30 giugno 2024 anche per gli enti non commerciali.
Con Decreto ministeriale del 24/04/2024 è stato approvato il nuovo modello di dichiaraizone e le relative istruzioni. Clikkando qui è possibile scaricare i modelli e le istruzioni direttamente dal sito del Dipertimento delle Finanze
Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) - alloggi sociali - e 5) - personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia - ed al comma 751, terzo periodo - beni merce - il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
La dichiarazione è dovuta nel caso di:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati concessi in comodato gratuito registrato all’Agenzia delle Entrate (casi stabiliti dalla Legge di Stabilità 2016)
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- terreno agricolo divenuto fabbricabile e viceversa;
- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- area divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato;
- immobili esenti;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – cosi detti beni merce;
- riunione di usufrutto; estinzione del diritto di abitazione;
- diritto di abitazione coniuge superstite rinunciatario all’eredità;
- diritto di abitazione per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice per sentenza di separazione legale;
- fabbricato unico posseduto dal personale appartenente alle Forze Armate da considerare abitazione principale;
- fabbricato posseduto dall’anziano o disabile residente presso l’istituto di ricovero, non locato;
- contratto a canone concordato (da allegare –obbligatoriamente- copia del contratto debitamente registrato e attestato da almeno una associazione dei proprietari o degli inquilini firmataria dell’accordo territoriale)
Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.
DICHIARAZIONE IMU-TASI ENTI NON COMMERCIALI
Gli enti non commerciali in possesso di immobili che formano oggetto di esenzione da IMU ai sensi dell’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU - ENC.
Le dichiarazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La presentazione della dichiarazione deve esserr effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata a tutti i comuni sul cui territorio insiste l’immobile.
La dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20__" e deve essere indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune competente.
La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata (PEC).
La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione
Cliccando sull’icona è possibile compilare on-line la dichiarazione (si precisa che il contribuente è l’unico responsabile della correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione).